Ultima modifica: 18 Ottobre 2022
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PROTOCOLLO DI AGGIORNAMENTO DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-COV-2/COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO (SECONDO L’INTESA SIGLATA IL 30 GIUGNO 2022)

La Dirigente scolastica, in accordo con il R.L.S. e le R.S.U. del CPIA 2 Brescia Gavardo, informa tutto il
personale e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e delle misure
precauzionali essenziali da adottare.
Si ricorda che:
● non è possibile fare ingresso o permanere in istituto qualora sussistano i sintomi del Covid-19 (in
particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura) e vige obbligo di dichiarare
tempestivamente la comparsa di sintomi anche successivamente all’ingresso;
● il personale è tenuto a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del dirigente nel fare
accesso in istituto;
● è tenuto altresì a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza
di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura
di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
Con l’aggiornamento del DVR a cura del R.S.P.P., saranno fornite successivamente informazioni
specifiche a riguardo delle misure da adottare nel contesto scolastico, cui il personale dovrà attenersi, in
particolare sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per contribuire a prevenire
ogni possibile forma di diffusione del contagio.

2. MODALITA’ DI INGRESSO NEI LUOGHI DI LAVORO
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura
corporea, nel rispetto della disciplina per la protezione dei dati personali. Se tale temperatura risulterà
superiore a 37,5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel
rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina
FFP2 ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede,
ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue
indicazioni.
La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità
previste dall’art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla
circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022.
Qualora l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, la Dirigente fornirà la
massima collaborazione, anche attraverso il medico competente.

3. GESTIONE DEL PERSONALE DELLE AZIENDE ESTERNE

In caso in cui il personale dipendente da aziende terze che operano nel nostro Istituto risultasse positivo al
tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del
medico competente. La Dirigente è tenuta a dare all’impresa appaltatrice completa informativa dei

contenuti del Protocollo d’Istituto e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze
che operano a qualunque titolo nel perimetro dell’Istituto, ne rispettino integralmente le disposizioni.

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN ISTITUTO, RICAMBIO DELL’ARIA

La Dirigente assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle
postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute
n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il Rapporto ISS COVID- 19, n. 12/2021- Raccomandazioni ad interim
sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici.
Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali dell’Istituto, si procede alla
pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n.
5443 del 22 febbraio nonché alla loro ventilazione.
Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse
con adeguati detergenti negli uffici e nelle aule specialmente per le attrezzature di lavoro di uso promiscuo.
In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell’aria.

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani.
Sono messi a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a
tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.
È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

L’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente
obbligatorio solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti, sanità), rimane un presidio importante per
la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti
chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il
distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, è assicurata
la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo.
Saranno forniti dispositivi di protezione individuali (FFP2) ai soggetti fragili, su specifica indicazione del
medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Si raccomanda l’utilizzo
dei dispositivi facciali FFP2 almeno nei seguenti casi:
● Condivisione degli ambienti in modo costante da parte di più lavoratori (es. medesimo ufficio);
● Attività di front-office senza utilizzo di separatori;
● Riunioni, incontri, convegni;
● Attività svolte in ambienti chiusi a distanza inferiore ad 1-1,5 metri tra i lavoratori;
● Attività svolte in ambienti chiusi in presenza di utenti, visitatori, ecc. senza l’uso di dispositivi di
protezione facciale

7. GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O
SNACK)

L’accesso agli spazi comuni è regolato per evitare assembramenti, con la previsione di una ventilazione
continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi.
Gli spazi sono organizzati in modo che siano lasciati nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito

degli oggetti personali a garanzia di idonee condizioni igieniche sanitarie.
E’ garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, delle aule e degli
arredi, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN ISTITUTO

Fermo quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio
2022 n. 52, nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea
superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil- influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare
immediatamente al datore di lavoro o all’ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in
base alle disposizioni dell’autorità sanitaria.
La persona sintomatica deve essere subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina FFP2.

9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

Si assicura una sorveglianza sanitaria volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa
documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel
territorio di riferimento.
La sorveglianza sanitaria oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta
un’occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori in
particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifica
profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti.
Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS nell’identificazione ed attuazione
delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.
Il medico competente attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’articolo 83 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della tutela
dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della
salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della
riservatezza. La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in
osservanza delle indicazioni del precedente punto 2. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati
positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41,
comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa
del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al
fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità –
indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

10. LAVORATORI FRAGILI

Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative
per i lavoratori fragili.

11. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo potrà essere soggetto ad aggiornamento in riferimento all’evoluzione della pandemia
da Covid 19.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Tecla Gaio