Modalità di fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato
Le ferie rappresentano un diritto fondamentale dei lavoratori, garantito dall’articolo 36 della
Costituzione Italiana. Esse hanno lo scopo primario di consentire il recupero delle energie psicofisiche
e, per questo motivo, sono considerate irrinunciabili e non monetizzabili, salvo specifiche eccezioni
previste dalla legge.
La disciplina relativa alla fruizione delle ferie per il personale docente supplente a tempo determinato
ha subito significative modifiche negli ultimi anni. Di seguito, si riportano le principali fonti normative
che regolano la materia.
VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013). L’Art. 55 stabilisce che il personale
docente di tutti i gradi di istruzione, indipendentemente dal tipo di contratto (ruolo o tempo
determinato), deve fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari
scolastici regionali, ad eccezione dei periodi destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività
valutative. Durante il resto dell’anno scolastico, la fruizione delle ferie è limitata a un massimo di 6
giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica.
VISTO il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. L’Art. 5, comma 8 (modificato dall’art. 54 della L. 228/2012)
sancisce il principio generale secondo cui le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e non
possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi, salvo eccezioni specifiche per il personale
docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività
didattiche.
VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021. L’Art. 38: modifica l’art. 13, comma 15 del
CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono
monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.
VISTA l’ordinanza della Cassazione, Sez. Lav., n. 16715/2024;
VISTA la Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021. Chiarisce che, in base alle circolari
applicative del D.L. 95/2012, la monetizzazione delle ferie non fruite è possibile solo in casi specifici di
impossibilità non imputabile al dipendente, come: i. decesso; ii. malattia e infortunio; iii. risoluzione
del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta; iv. congedo obbligatorio per
maternità o paternità.
In considerazione di quanto premesso con la presente, tutto il personale a tempo determinato è invitato
a presentare domanda volontaria di ferie per tutti i giorni di sospensione delle attività didattiche
stabilite dal calendario regionale ed eventualmente dal Consiglio d’Istituto, nonché nel periodo
intercorrente tra la fine delle lezioni ed il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate), pena
la perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Alla luce del quadro normativo sopra delineato, si forniscono le seguenti indicazioni operative:
1. Periodi di fruizione. I docenti supplenti a tempo determinato devono prioritariamente fruire delle ferie
durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali: i. vacanze natalizie; ii. vacanze pasquali; iii. ponti e
festività; iv. periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche
programmate).
2. Ferie durante l’attività didattica. E’ possibile fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il
periodo di attività didattica, alle seguenti condizioni: i. le ferie devono essere state maturate ii. la
fruizione è subordinata alla possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione.
3. I docenti con contratto fino al 30 giugno devono presentare istanza di fruizione delle ferie durante i
periodi di sospensione delle lezioni. In assenza di domanda volontaria, non si avrà diritto all’indennità
sostitutiva oltre la misura corrispondente alla differenza tra i periodi maturati e i giorni di fruizione
possibile.
4. Per i docenti con contratto fino al 31 agosto, non si procederà all’erogazione di indennità sostitutiva
delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono
sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.
5. Le disposizioni sopra indicate non si applicano al personale supplente breve e saltuario, per il quale
rimangono in vigore le precedenti normative.
In ultimo si richiama l’attenzione di tutto il personale docente supplente a Tempo Determinato sulla
recente sentenza della Corte di cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715) e sulle sue rilevanti
implicazioni per la gestione delle ferie. La predetta Ordinanza mette in evidenza che il datore di lavoro
deve invitare il personale a godere delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattica definiti
dai calendari regionali e delibere del Consiglio di Istituto e nel periodo ricompreso tra il termine delle
lezioni e il 30 giugno, avvisando che, diversamente, si perdere il diritto all’indennità sostitutiva.
L’istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione. Si
invita, alla luce di tutto questo, il personale docente supplente a tempo determinato a pianificare
attentamente la fruizione delle proprie ferie, in conformità con le disposizioni sopra indicate, ed a
richiederle attraverso l’utilizzo dell’Applicativo Axios.
Si ricorda che la corretta gestione delle ferie è fondamentale non solo per il benessere del personale,
ma anche per garantire l’efficienza e la continuità del servizio scolastico.
Per eventuali chiarimenti, si invita a rivolgersi all’ufficio del personale dell’istituto.
La presente circolare, sarà considerata letta (presa visione) il primo giorno di pubblicazione ovvero il
primo giorno in cui il dipendente rientrerà in servizio dopo la sua pubblicazione.
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